Art.11 DL 185/2008 (Potenziamento fondo centrale di garanzia): il testo definitivo
Fri 30 Jan 2009, 07.09 Stampa
La legge di conversione del DL anti-crisi (
link temporaneo a Gazzetta Ufficiale) ha portato al testo seguente in materia di potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le Pmi (in neretto le modifiche in sede di conversione).
Art. 11. Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia
dello Stato
1. Nelle more della concreta operativita' delle previsioni di cui
all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del
Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997,
n. 266, fino al limite massimo di 450 milioni di euro,
subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo
restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini
di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2.
2. Gli interventi di garanzia di cui al comma 1 sono estesi alle
imprese artigiane. L'organo competente a deliberare in materia di
concessione delle garanzie di cui all'articolo 15, comma 3, della
legge 7 agosto 1997, n. 266, e' integrato con i rappresentanti delle
organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese
artigiane.
3. Il (( 30 per cento )) della somma di cui al comma 1 e' riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di
cui all'articolo 13 del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, (( con modificazioni, )) dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima
istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze. (( La garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco
allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7,
secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con
imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.7. dello
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. ))
5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 potra' essere
incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche,
delle Regioni ed di altri enti e organismi pubblici, ovvero con
l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.
(( 5-bis. Per gli impegni assunti dalle federazioni sportive
nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in
coincidenza degli eventi correlati all'Expo Milano 2015, e'
autorizzato il rilascio di garanzie nel limite di 13 milioni di euro
per l'anno 2009.))
Si confermano le
anticipazioni, con la simpatica variazione sul tema del comma 5.bis. Il Fondo va avanti (nelle more, ancora aperte, dell'approvazione delle norme di attuazione del Fondo finanza d'impresa), viene provvisto di una dote cospicua (speriamo che si sblocchino le riserve sulla completa disponibilità), e si apre la strada, con modalità da definire, alla controgaranzia dello Stato. Un cenno alla riserva minima del 30% a favore delle operazioni veicolate dai confidi (che competono con le garanzie dirette del Fondo alle banche): il 30% è molto meno della quota media registrata dai confidi negli ultimi due anni. Il limite è una sorta di clausola di salvaguardia rispetto al rischio di una crescita "leonina" della quota delle banche (che in effetti sono sempre più attive su questo sportello).
Luca