Quesito su confidi e gestione di fondi pubblici di agevolazione
Thu 11 Dec 2008, 09:33 PM Stampa
Il dott. Arzarello, nostro assiduo visitatore e grande esperto di confidi, mi suggerisce di aprire un confronto sul seguente tema (cito dal suo messaggio):
Il comma 55 dell’art. 13 del D.L. 269/2003 (Legge sui confidi) aveva previsto la possibilità per i confidi 106 di gestire i “fondi pubblici di agevolazione” per un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore della norma.
Tale agevolazione scadeva quindi il 2/10/2008 ma non penso che molti confidi se ne siano accorti, quasi sicuramente perché la Legge finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007) ha introdotto una disposizione interpretativa del medesimo comma che ha, di fatto, ristretto i fondi oggetto della limitazione.
La norma sostiene che i contributi erogati da regioni e da altri enti pubblici per la costituzione e l’implementazione dei fondi rischi, in quanto concessi per lo svolgimento dell’attività istituzionale dei confidi, non ricadono nella definizione di fondi pubblici di agevolazione e quindi possono essere ancora gestiti anche dai confidi 106 senza limiti di tempo.
Mi chiedo tuttavia se fondi come l’antiusura possano ancora essere considerati gestibili dai confidi 106 in quanto il Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’aprile del 2007 aveva scritto a tutti i confidi destinatari dei fondi che “La natura pubblicistica del rapporto nonché l’attività di mera gestione dei contributi antiusura da parte dei confidi è confermata ulteriormente dall’art. 10 del Regolamento di attuazione che prevede, tra l’altro, l’obbligo della rendicontazione annuale a questo Ministero attraverso una dettagliata relazione sull’impiego dei contributi”
Lo stesso discorso vale per i fondi abbattimento tassi: siamo certi che tutti i confidi rispettino le condizioni prescritte dalla norma e fungano esclusivamente da meri mandatari all’incasso ed al pagamento dei contributi?
Rimaniamo in attesa delle vostre riflessioni ed esperienze.
Luca