Chiarimenti della Banca d'Italia sulla computabilità dei fondi pubblici nel patrimonio dei confidi vigilati
Fri 28 Nov 2008, 10:53 PM Stampa
Fresco di e-mail, vi segnalo questo provvedimento della Banca d'Italia del 25 novembre 2008
Computabilità di contributi pubblici nel patrimonio di vigilanza dei confidi. Cito alcuni passaggi chiari ma non semplicistici:
I fondi pubblici attribuiti ai confidi, tuttavia,
spesso presentano vincoli di destinazione (di natura
territoriale; riferiti a particolari tipologie di investimento
ovvero a specifiche finalità; relativi a specifiche classi
dimensionali di imprese; ecc.) che li rendono non pienamente
disponibili in quanto utilizzabili soltanto a copertura delle
perdite che si manifestano su determinati portafogli di
attività e non su tutte le perdite aziendali. In altri casi, i
fondi sono assegnati al confidi in semplice gestione (ad
esempio, fondi antiusura assegnati ai sensi della legge n.
108/96 e relative disposizioni di attuazione). In tutte le
predette ipotesi, i fondi non sono computabili nel patrimonio
di vigilanza.
Ciò considerato, l’inclusione dei fondi pubblici nel
patrimonio di vigilanza dei confidi non può essere riconosciuta
in via generale ma è valutata dalla Banca d’Italia –
nell’esame delle istanze per l’iscrizione nell’elenco speciale
o per la costituzione di una banca di garanzia collettiva –
previa verifica, caso per caso, della circostanza che detti fondi non siano assegnati in gestione nonché dell’effettiva
assenza di vincoli di destinazione, anche sulla base del
contenuto delle attestazioni allo scopo rilasciate dall’ente
pubblico erogante.
Si ha peraltro presente il disposto dell’art. 1,
comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria
2008), che, nel consentire ai confidi di imputare a fondo
consortile, capitale sociale o apposita riserva i fondi rischi
e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da
contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti
pubblici, esistenti alla data del 30 giugno 2007, ha
espressamente e ope legis eliminato ogni preesistente vincolo
di destinazione su detti fondi.
Pertanto, in relazione ai fondi contabilizzati nel
bilancio del confidi alla data del 30 giugno 2007 in
conformità della citata previsione di legge, non saranno
necessarie la preventiva verifica dell’assenza di vincoli di
destinazione né apposite attestazioni dell’ente erogante ai
fini della valutazione circa la computabilità nel patrimonio
di vigilanza. La Banca d’Italia valuterà, in ogni caso, che
detti fondi siano effettivamente di pertinenza del confidi, e
in particolare che non si tratti di somme per le quali
l’intermediario svolge esclusivamente un servizio di gestione
per conto dell’ente erogante.
I fondi di origine europea (ad esempio i fondi DOCUP) sono poi menzionati come esempio di fondi con vincoli di destinazione che sono sottratti all'applicazione del citato articolo della finanziaria 2008, non essendo fondi "dello Stato, delle Regioni e di altri enti
pubblici". Tali fondi potrebbero essere rendicontati solo per gli eventuali residui post-rendicontazione che fossero lasciati nella disponibilità dell'ente territoriale erogante e da questo conferiti a titolo definitivo al confidi.
Luca