Seconda bozza per la Comunicazione UE sugli aiuti in forma di garanzia

Fri 7 Mar 2008, 19.01 Stampa

A fine febbraio, la Commissione Europea ha rilasciato la seconda bozza di Comunicazione in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie. Lo trovate qui in versione italiana.
In questa seconda versione è possibile rintracciare alcuni elementi di novità, che in parte rispondono alle osservazioni ricevute dalla Commissione negli ultimi mesi dalle parti interessate, tra cui European Association of Public Banks, AECM, Network of European Financial Institution, ed in parte precisano formalmente alcuni aspetti, risultati meno chiari nella precedente versione del 18/07/2007.
Rinviando ad altri blog l’approfondimento dei contenuti della proposta di revisione, riprendiamo qui le principali novità della seconda bozza:

1) è stata inclusa l’esenzione di applicazione del regolamento alle garanzie concesse sui crediti all’esportazione;
2) sono stati modificati tutti i valori di premio annuo esente (safe harbour), previsti per la valutazione delle garanzie ad hoc per le PMI. Ritenute eccessive per tutte le classi di rischio, le percentuali di premio della garanzia al di sotto delle quali si presume l’esistenza di aiuto, sono state ribassate nel seguente modo:



3) è stata accolta la richiesta di prevedere un trattamento particolare per le piccole e medie imprese di start up e per determinate società a destinazione specifica. Era stato infatti osservato come per tali soggetti la possibilità di beneficiare del metodo di valutazione semplificato fosse precluso dalla mancanza, da considerarsi strutturale, di un rating elaborato con approcci di bilancio. Uno specifico metodo di valutazione delle garanzie concesse a tali imprese, si rende oltremodo necessario se si considera inoltre che, nella maggioranza dei casi, la garanzia è richiesta per fornire un collateral che l’impresa non possiede, e non per coprire attività non profittevoli. La nuova versione ha previsto che per tali imprese il premio esente sia fissato al 3,8%; in ogni caso tale premio non può mai essere inferiore a quello che sarebbe applicabile alla imprese madri;
4) le PMI costituite da meno di tre anni non si devono considerare imprese in difficoltà per tale periodo (si ricorda che non essere un’impresa in difficoltà finanziaria è una delle condizioni alle quali si può escludere la presenza di aiuti di Stato);
5) la limitazione massima della garanzia, pari all’80% del prestito, non si applica alle garanzie pubbliche concesse ad imprese attive in servizi di interesse economico generale;
6) è stata accolta la richiesta di semplificazione degli obblighi di relazioni periodiche, per i regimi di garanzia per i quali la Commissione ha constatato l’assenza di aiuti. In particolare, per i regimi per cui non esistono dati storici, nella sua decisione la Commissione può chiedere che vengano presentate relazioni, chiarendo caso per caso frequenza e contenuto dei documenti.

La nuova versione presenta inoltre aggiustamenti “formali”, allo scopo di meglio definire alcuni aspetti, che nelle osservazioni riportate alla Commissione non erano stati ritenuti sufficientemente chiari. Tra questi, si ribadisce che:

1) nei regimi di garanzia per le PMI, l’utilizzo di un unico livello di premio (non differenziato per rating) è consentito quando l’importo garantito è inferiore a 1,5 milioni di euro. Come nel regolamento de-minimis, la soglia si riferisce alla garanzia concessa, non al prestito;
2) i premi esenti si pagano sull’importo “effettivamente” garantito dallo Stato, cioè quello in essere all’inizio di ciascun anno interessato;
3) l’elemento di aiuto è rintracciabile quando il prezzo pagato per la garanzia è di entità inferiore al corrispondente parametro per il premio di garanzia sui mercati finanziari. Con l’introduzione di tale definizione la Commissione ha cercato di chiarire la vaghezza con cui, nella precedente versione, si affermava che per escludere la presenza dell’aiuto la garanzia dovrebbe essere “normalmente” remunerata a prezzo di mercato. Pur alla luce di questa specificazione, rimane aperta l’osservazione mossa dall’AECM (vedi blog), per cui i premi equi di mercato non sono facilmente desumibili dal tasso sui prestiti non garantiti, poiché questi ultimi riflettono logiche di pricing complesse e differenziate tra banche.

Nella valutazione dell'equilibrio economico che i premi "di mercato" devono assicurare ai regimi di garanzia, tra i costi da coprire restano incluse le spese amministrative: aspetto che, come ribadito da AECM, discrimina le garanzie rispetto agli aiuti in conto capitale, per i quali i costi di "distribuzione", pur rilevanti, non sono sommati come aiuto effettivo all'impresa.
In relazione alla remunerazione del capitale, fissata dalla Commissione pari all’8% delle garanzie in essere, è stato specificato che è prevista una riduzione, in funzione del rating dell’impresa beneficiaria: se la garanzia è concessa ad un’impresa con rating equivalente ad A+/A- l’importo del capitale da remunerare è pari al 4% delle garanzie in essere; se il rating è pari ad AAA/AA- la percentuale può essere ridotta al 2%.

Infine, anche questa seconda bozza ribadisce che gli elementi di aiuto nei regimi di garanzia possono esser calcolati anche attraverso metodologie di calcolo già accettate dalla Commissione, dopo la loro notifica a norma di un regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato. Oltre al Regolamento per investimenti a finalità regionale (n.1628/2006), menzionato nella prima bozza, si aggiunge ora il Regolamento n.1857/2006, relativo agli aiuti di stato alle PMI.

Le osservazioni relative a questa seconda bozza dovranno pervenire alla Commissione entro il 28 marzo.
A breve dunque, la versione definitiva.

Eleonora

Commenti precedenti:


sapio (07/03/2008 15.16) n/a

Domanda : il premio annuo esente è lo spread da applicare al Tit per ottenere il tasso finito minimo? Se è così comprende anche i costi operativi !? Allora per il rating B/B- mi viene un costo operativo implicito di circa il 4%. Vi torna ?

Luca (07/03/2008 17.55)

Sostanzialmente sì. Per capire i valori molto alti di premio minimo per il rating B/B- servirebbero le ipotesi di LGD assunte dalla Commissione UE. Penso che siano ipotesi molto pessimistiche.

sapio (07/03/2008 19.30) n/a

I miei calcoli hanno LGD=45%

Luca (08/03/2008 08.47) n/a

Il modello tedesco di calcolo del premio minimo, da cui la Commissione ha preso spunto per la nuova normativa, assume, se non ricordo male, una LGD dell'80%. Mi sembra che allora i conti tornino.

riccardo barbieri (11/03/2008 15.31)

caro prof.,

in un'altra occasione sono intervenuto sul blog a proposito di aiuti di stato.

Le chiedo cosa pensa del fatto che il documento sembra "vietare" le garanzie a 1■ richiesta (se ovviamente concesse con denari pubblici).

Il documento dice questo:

se la garanzia rispetta certe condizioni (in primis se rispetta i prezzi di mercato), allora non è aiuto; ma se la stessa garanzia è "first loss" (pag. 6), allora "può configurare" aiuto.

Ma una garanzia con elementi di aiuto (pag. 15 p. 5.3) deve essere "contrattualmente subordinata....", cioè non può essere a 1■ richiesta.

Conclusione: per l'UE nessuna garanzia attivata con denari pubblici può essere a 1■ richiesta!

Come la mettiamo con Basilea 2 e col fatto che oggi più che mai i confidi necessitano di fondi pubblici?

Nel frattempo, prosegue il mio lavoro per l'unificazione dei confidi cooperativi.

Cordialmente,

riccardo barbieri - fidicoop sardegna

sapio (11/03/2008 17.53) n/a

Le garanzie in violazione dei principi sopra riportati diventano aiuti di stato ammissibili a particolari condizioni es. de minimis.

Quindi l'esclusione non è assoluta! Gli aiuti in forma di garanzia eccedenti il de minimis devono essere subordinati.

sapio (11/03/2008 19.13) n/a

O meglio, le garanzie riferite ad un debito eccedente il plafond de minimis (1,5 mE),se non subordinate, sono considerate aiuto e devono essere notificate ed autorizzate. Solleciterei comunque un cenno di commento dagli esperti di agevolazioni.

Luca (11/03/2008 19.50)

Dott. Barbieri (ben ritrovato): la garanzia sulla first loss è riferita ad una struttura di cartolarizzazione dove l'ente pubblico garantisce la tranche più subordinata (quella junior, ovvero di first loss). La garanzia a prima richiesta è quella escutibile prima delle azioni di recupero sull'obbligato, ma non è necessariamente sulla first loss.

Vale quanto detto da Sapio sul fatto che un intervento statale che configura aiuto non è impedito, deve soltanto rispettare vincoli di importo (se in regime de minimis o di esenzione generale per categorie) o deve essere notificato dalla Commissione Europea e da questa autorizzato.

Buon lavoro per i progetti di aggregazione tra i confidi cooperativi.

Alfredo (21/03/2008 12.40) n/a

Domanda: con riferimento al discorso degli aiuti di Stato sotto forma di garanzie, come inquadrare una garanzia fornita ad un soggetto privato, da un altro soggetto privato che, a sua volta, beneficia di una contro-garanzia pubblica?

Il riferimento è al classico schema di operatività della SACE. In quel caso, ci sarebbero forse gli estremi per la configurazione dell'aiuto di Stato?

grazie

Luca (25/03/2008 05.44)

Se la controgaranzia SACE costa zero o meno del suo prezzo equo, direi di sì: si tratta di una forma analoga all'intervento del FEI (anzi, più forte, perché il FEI applica un cap di perdita), e i regolamenti dello stesso FEI prevedono esplicitamente che i programmi assistiti definiscano il trattamento ai fini degli aiuti di Stato.

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