L'outsourcing nelle norme di Vigilanza sui 107
Sat 22 Dec 2007, 07.12 Stampa
La Banca d'Italia ha pubblicato l'
Aggiornamento n. 8 del 5 dicembre 2007,
Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'"Elenco Speciale", nel quale, tra l'altro, si precisa:
Esternalizzazione di funzioni aziendali (outsourcing)
Salvo quanto previsto nella successiva Sezione III, gli intermediari
possono delegare a soggetti terzi lo svolgimento di funzioni di controllo
(internal auditing, risk management, compliance) o di altre funzioni
aziendali. La delega non esime gli organi aziendali dalle responsabilità
loro assegnate da leggi, regolamenti, disposizioni dell’Autorità di Vigilanza.
La delega non deve pregiudicare la possibilità per l’Autorità di Vigilanza
di disporre senza ritardo della documentazione tenuta dai delegati.
[...] Gli intermediari che intendono esternalizzare, in tutto o in parte, lo
svolgimento delle funzioni di internal auditing, risk management, compliance
a soggetti non facenti parte del medesimo gruppo bancario e non
sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia lo comunicano preventivamente
alla Banca d’Italia, illustrando le motivazioni che hanno determinato
la scelta, le modalità con le quali il delegato opererà, e quelle che il
delegante seguirà per verificare l’operato del delegato.
Luca