Finanziaria per il 2008 e confidi
Thu 25 Oct 2007, 15.11 Stampa
Nelle mie chiacchierate informali con
cognoscenti in materia di confidi ho saputo che le associazioni di settore hanno proposto di inserire nel DDL n.1817 (Legge Finanziaria 2008), dopo l'art.4 comma 34, alcune disposizioni per il sostegno e lo sviluppo degli enti di garanzia.
Il primo punto è una riformulazione del comma 881 della precedente finanziaria 2007 (vedi questo
blog), relativo all'imputazione a riserve patrimoniali dei fondi rischi di origine pubblica. La nuova norma prevede che i fondi di origine pubblica esistenti al 31/12/2007 siano imputati a patrimonio in apposita voce del bilancio, presumibilmente una riserva non disponibile [nella stesura del c.883 si parlava soltanto di capitale sociale o fondo consortile, quindi il giro dei fondi pubblici determinava un aumento del capitale nominale dei soci per una quota distinta e indisponibile, con ovvie difficoltà di attuazione]. La nuova norma proposta intende, come la vecchia, produrre la decadenza dei vincoli di destinazione dei fondi pubblici, ma [si precisa] "esclusivamente ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza dei relativi confidi".
Il secondo punto riguarda la costituzione di un Fondo per sostenere le spese relative ai processi di accorpamento e di fusione (con menzione di consulenze e oneri notarili).
Il terzo punto prevede un Fondo per l'erogazione di contributi destinati a incrementare le riserve patrimoniali dei confidi in relazione ai processi di fusione o di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 107.
Data l'ufficiosità del testo di cui ho avuto notizia, mi astengo dai commenti. Se qualcuno, più informato di me, ne vuole fare, è il benvenuto.
Luca
PS [5/11] L'emendamento è stato giudicato inammissibile dalla Commissione.
PPS [18/11] Il punto sul giro dei fondi pubblici a patrimonio è stato reinserito in un nuovo emendamento approvato in aula dal Senato, vedi
questo blog.