Limiti per l'iscrizione dei Confidi 107: avviata la procedura di consultazione

Tue 8 May 2007, 05.55 Stampa

Grazie alla segnalazione di Bartolo Mililli (v. commento al blog precedente), ho appreso che il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha pubblicato una bozza di decreto sui limiti per l'iscrizione dei confidi all'elenco speciale ex art. 107 TUB. La trovate sul sito del MEF qui. Eventuali commenti e osservazioni possono essere trasmesse al MEF, entro il 18 maggio 2007 per e-mail (la trovate sulla stessa pagina).
Nella proposta di decreto si conferma la soglia dei 75 milioni di "volume di attività finanziaria", da misurare in base ai dati dell'ultimo bilancio approvato. I criteri di calcolo dell'aggregato in questione saranno definiti dalla Banca d'Italia (Assoconfidi ha presentato le sue proposte, come riferivo qui).
In teoria un confidi con attività sopra i 75 mln di euro dovrebbe adeguarsi ai requisiti dei 107 che la Banca d'Italia sta per disciplinare, e chiedere l'iscrizione. In pratica, la norma non è così rigida: è prevista, infatti, una banda di tolleranza tra i 75 e i 100 mln di euro nella quale il confidi può decidere di restare "106", rimanendo iscritto nell’apposita sezione dell’elenco generale di cui all’articolo 155, comma 4 TUB. Al superamento dei 100 mln, però, l'adeguamento ai requisiti e l'iscrizione all'elenco speciale diventano obbligatorie, pena la cancellazione dall'elenco generale ex art. 106 TUB. Vengono depennati anche i confidi che non assumono una forma societaria tra quelle prescritte all'art. 106 (spa, srl, s.coop.arl s.coop pa, s.cons.pa), ovvero sono e rimangono consorzi.
Il settore era già in fermento, ora i tempi si stringeranno ancora di più. Tornerò sull'argomento con notizie su progetti specifici.

Luca

Commenti precedenti:


Luca Scuteri (10/10/2007 20.52)

Professore buonasera,

sono uno studente dell'università della Calabria e sto svolgendo uno studio sulla trasformazione dei confidi in intermediari vigilati.

Vorrei porle alcune domande.

La normativa secondaria della Banca d'Italia di attuazione dell'art. 13, legge 326/2003, indica che per l'iscrizione nell'elenco speciale si dovrà applicare il Provvedimento del Governatore 16 dicembre 2002. Secondo tale documento, per l'iscrizione è necessario possedere: mezzi patrimoniali per oltre 5,1 milioni di euro; capitale sociale per 1,03 milioni di euro, attività liquide al maggior valore tra il 4% del valore delle garanzie rilasciate e del capitale sociale. Inoltre, il patrimonio di vigilanza deve essere pari almeno all'8% delle garanzie rilasciate.

Indicate le regole per l'iscrizione, la normativa secondaria della Banca d'Italia prosegue indicando la dotazione patrimoniale minima per lo svolgimento delle attività da parte del confidi-intermediario vigilato. In questa parte del documento ho trovato delle incongruenze con il Provvedimento del Governatore sopra richiamto, precisamente:

- il patrimonio di vigilanza a fronte del rischio di credito è pari al 6% o l'8% dell'attivo a rischio (in base al fatto che l'intermediario emetta o meno strumenti finanziari per la raccolta del risparmio tra il pubblico), entra in contrasto, quindi, con il livello richiesto per l'iscrizione.

- si rimanda, per il calcolo dei requisiti patrimoniali, alla circolare della banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, in questa però non è presente la sezione III-bis del V capitolo del documento per la vigilanza prudenziale sugli intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale ex art. 107 del TUB. La sezione III-bis è quella che richiama i requisiti del capitale sociale minimo e delle attività liquide minime da detenere. Non mi è chiaro quindi se è da considerarsi ancora valida la sezione III-bis.

- il documento, nel richiamare le quote di patrimonio da destinare a coprire i rischi di credito, quelli di mercato, quelli operativi e quelli sul rischio di cambio, nulla dice sull'applicazione delle regole di vigilanza relative al "secondo pilastro". Non capisco perciò se sono da applicare, nel silenzio della normativa secondaria, o da non applicare, in quanto non richiamate dalla disciplina.

Infine, su diversi articoli riguardanti l'argomento in questione, è riportato il valore di 5,2 milioni di euro come livello minimo di mezzi patrimoniali per iscriversi nell'elenco speciale. Da dove è preso questo dato? Da una legge? Da un'indicazione della Banca d'Italia? Da un calcolo dedotto dalle disposizioni di vigilanza?

Ed infine, Professore, sono in contrasto le indicazioni della Banca d'Italia sui livelli minimi di patrimonio? Oppure questo deve essere calcolato combinando le diverse disposizioni?

Professore, mi scusi per la lunghezza della domanda. Se vorrà rispondermi, le chiedo scusa per il tempo rubato.

Luca (22/10/2007 15.38) n/a

Caro omonimo, preferisco aspettare la versione definitiva delle norme di attuazione della legge 326/2003 prima di fare commenti. Molte delle norme di Vigilanza Banca d'Italia che lei cita fanno riferimento alla disciplina dei "107" pre-Basilea 2 e non sono più valide.

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