Comunicazione Banca d'Italia sui bilanci degli intermediari 106
Fri 16 Feb 2007, 16.01   Stampa
Cito dalla 
Comunicazione della Banca d’Italia del 12 febbraio 2007 in 
materia di bilancio degli intermediari finanziari:
Il decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005 (di seguito 
il “decreto”), che definisce l’ambito di applicazione dei principi 
contabili internazionali IAS/IFRS ai bilanci societari, prevede – tra 
l’altro – che gli intermediari finanziari iscritti nell’ ”elenco 
speciale” di cui all’art. 107 del Testo Unico Bancario redigano il 
bilancio individuale e quello consolidato secondo i principi 
contabili internazionali IAS/IFRS. 
Il medesimo provvedimento stabilisce inoltre che gli altri 
intermediari finanziari (es. quelli iscritti nell’elenco generale di 
cui all’art. 106 del testo Unico Bancario) non sono tenuti a 
rispettare i principi IAS/IFRS. 
Essi possono, tuttavia, utilizzare tali criteri, nel caso in 
cui siano tenuti a redigere il bilancio consolidato (cfr. artt. 3, 
comma 2 e 4, comma 5 del decreto) ovvero siano inclusi in gruppi che 
redigono il bilancio consolidato secondo i criteri contabili 
IAS/IFRS, (cfr. art. 4, comma 4 del decreto). 
Al riguardo, e’ stato chiesto a quali disposizioni devono 
fare riferimento nella compilazione del bilancio gli intermediari che 
vogliano avvalersi delle richiamate facolta’ concesse dal decreto. 
Sul punto, si precisa che gli intermediari finanziari diversi 
da quelli iscritti nell’ “elenco speciale” di cui all’art. 107 del 
testo Unico Bancario che intendono redigere il bilancio individuale o 
di gruppo in conformita’ ai principi contabili internazionali, fanno 
riferimento a quanto previsto nel Provvedimento della Banca d’Italia 
del 14 febbraio 2006 per gli intermediari finanziari iscritti nell’ 
“elenco speciale”. 
Luca