Documento di consultazione confidi: criterio di prevalenza
Wed 14 Feb 2007, 19.26 Stampa
Primo commento sul documento rilasciato ieri: entrambe le tipologie di intermediari vigilati previsti dalla legge 326/2003, banche cooperative di garanzia e confidi 107, devono svolgere attività prevalente di garanzia a favore dei soci, e anche la formula da applicare è la stessa dei due casi. Eccola:
garanzie a soci >= [(attività sopra la linea - fondi monetari a garanzia dell'attività tipica) x 12,5] + operazioni fuori bilancio diverse dalle garanzie a soci
C'è una piccola differenza: per le banche cooperative si parla di "fondi monetari utilizzati" a garanzia, per i 107 si dice "fondi monetari utilizzati o utilizzabili", una nozione più ampia che quindi ricomprenderebbe tutte le attività di tesoreria. La norma sembra consentire un margine piuttosto ampio per sviluppare attività di garanzia a favore di non soci (che alimenta le operazioni fuori bilancio diverse dalle garanzie a soci). Se l'intermediario facesse solo garanzie e avesse nell'attivo solo fondi monetari, potrebbe erogare il 50% di garanzie a soci e il 50% a non soci rispettando la regola di prevalenza. E' invece molto scoraggiata l'attività che fa crescere attività per cassa o altri investimenti sopra la linea (assunzione di partecipazioni, investimenti in immobili). Pensiamo ad esempio a una banca di garanzia che concede un prestito per cassa, magari ad un socio: per rispettare il principio di prevalenza, per 100 euro di prestito deve rilasciare almeno 100 x 12,5 = 1250 euro di garanzie a soci.
Le regole sembrano quindi "mordere" rispetto alla natura dell'attività (specializzazione nella garanzia) più che rispetto alla riserva nei confronti dei soci.
Un corollario: se l'ente di garanzia ha nell'attivo crediti per interventi a garanzia (leggi sofferenze) per rispettare il criterio deve avere garanzie per almeno 12,5 volte tanto. Oppure le sofferenze si contano tra le garanzie rilasciate?
I commenti sono più che mai benvenuti.
Luca