Ancora sul nuovo regolamento UE sugli aiuti di Stato
Sat 13 Jan 2007, 08.50 Stampa
Lo scorso 12 dicembre la Commissione Europea ha adottato il nuovo regolamento relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE sugli aiuti di stato. Rispetto alla
proposta di modifica del marzo 2006, le nuove disposizioni elevano la soglia "de minimis" da 150.000 euro a 200.000 euro e introducono un nuovo limite per le garanzie, esenti dalla procedura di notifica (quindi escluse dall'obbligo di dimostrare che non costituiscono aiuto di stato) se, per ogni impresa beneficiaria, il prestito totale che sottende la garanzia non supera 1,5 milioni di euro [erano 1,7 milioni in una stesura pre-finale] e la garanzia non supera l’80% del prestito. Tale cifra è ridotta a 750.000 euro per le garanzie concesse a favore di imprese che operano nel settore dei trasporti.
Consultate qui il
regolamento adottato dalla Commissione, con vari documenti esplicativi.
[Dalla formulazione del regolamento pare che la concessione di aiuti sotto de minimis nella forma di schemi di garanzia sia
alternativa rispetto alla concessione di aiuti in altre forme, per la difficoltà di calcolare l'utilizzo cumulato di questo massimale su programmi eterogenei, a meno che sia trasparente il meccanismo di calcolo della sovvenzione equivalente lorda sulle garanzie.
Da notare anche la condizione di trasparenza che le nuove norme richiedono per l'applicazione del de minimis:
Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare
con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario
effettuare un’analisi del rischio (“aiuti trasparenti”). In particolare:
Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti “de minimis” trasparenti se il beneficiario non è un’impresa in difficoltà e l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione, e se il prestito è assistito dalle normali garanzie.
Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti “de minimis” trasparenti, a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico sia inferiore alla soglia “de minimis”.
Gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali pubblici per un importo non superiore alla soglia “de minimis” per ogni impresa destinataria.
Il beneficio netto di un programma di garanzia non sarebbe in sé "trasparente" dato che serve un'attenta analisi del rischio per determinarlo (attraverso la stima del rating del beneficiario con e senza garanzia). In questo caso il regolamento riconosce (convenzionalmente) trasparenza al di sotto dei limiti quantitativi sopra fissati.]
Flavio A
aggiunte tra [...] di
Luca