Novità sui confidi nella Legge finanziaria
Thu 21 Dec 2006, 23.14 Stampa
Grazie alla segnalazione di Bartolo Mililli, accenno ai commi della finanziaria che interessano i confidi:
- comma 882, si abrogano le norme della legge quadro che disponevano il conferimento ad una spa di nuova costituzione del Fondo di garanzia presso il Mediocredito centrale, che quindi continua ad operare nella sua attuale modalità;
- comma 883 - entro giugno 2007, i confidi hanno tempo per imputare i fondi rischi di origine pubblica a capitale sociale o fondo consortile valido ai fini di vigilanza, risolvendo d'intesa con i conferenti eventuali vincoli di destinazione; il tutto in vista della trasformazione in "107";
- comma 884 - quelle strane creature che sono i fondi interconsortili previsti dalla legge quadro, creati da allora su base settoriale o territoriale, "possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 ...nonche´, in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi"; curioso, visto che nella maggior parte dei casi si tratta di strutture-salvadanaio create per non disperdere il contributo obbligatorio previsto dalla L.326, di fatto non operative (a quanto mi risulta); li si vuole come poli aggreganti?
- lo stesso comma dispone che i confidi non sono assoggettati alla normativa antiriciclaggio;
Rinvio al
blog su Confidisiciliani per approfondimenti: ci trovate i commi in questione e il testo del decreto 326/2003. art. 13 (legge quadro) emendato con le nuove disposizioni.
Sono ritocchi normativi che preparano il big bang per i confidi nel 2007? O soltanto dichiarazioni di intenti? Lascio la risposta agli addetti ai lavori.
Luca