Confidi e controgaranzie
Thu 27 Oct 2005, 14.13 Stampa
Il dott. Geroni, della regione Toscana, mi ha sottoposto per mail il seguente punto, che vorrei condividere con i visitatori del blog:
"Da una lettura della bozza di direttiva UE predisposta si evince che
la controgaranzia di origine pubblica (v. Allegato 8 parte 2 paragrafo 16) ha un notevole effetto in termini di mitazione del rischio. Fin qui niente di male. Mi domandavo se sia ammissibile che la controgaranzia venga erogata da un soggetto non pubblico (cioè non sia un amministrazione centrale, ente locale, ente regionale, banca centrale, banca multilaterale di sviluppo) e quale sia il suo effetto di mitigazione del rischio. Per esempio: un intermediario finanziario iscritto al 107 che eroga contragaranzie a favore di altri soggetti (p.e. consorzi fidi) potrebbe, con l'applicazione di Basilea 2, continuare ad erogare tali controgaranzia? E quali sarebbero gli effetti in termini di mitigazione del rischio per la parte controgarantita, e quindi del primo garantito (p.e. l'impresa che si rivolge al confidi)?".
Ecco la mia opinione in materia: la norma in questione mi sembra intesa a "passare" al credito garantito il miglior rating del controgarante governo, banca centrale o banca multilaterale, che ha rischio pesato allo 0%. Serve una norma ad hoc altrimenti varrebbe la regola della garanzia "diretta", che richiede un rapporto non intermediato tra debitore garantito (PMI) e organismo garante. Quindi una banca che eroga un prestito garantito da confidi e controgarantito dallo Stato, può applicare sulla parte garantita il risk weight dello 0%.
Nel caso posto dal dott. Geroni, che riguarda le garanzie di un ente pubblico territoriale (o non statale) o di una banca o intermediario vigilato, non controgarantite dallo Stato la parte di credito garantito ha un risk weight del 20%: si tratta di una regola generale che resta valida.
Aggiungo una nota a margine che mi sembra spesso trascurata: la garanzia statale, per essere efficace, deve a mio parere essere una vera garanzia personale, per cui lo stato deve rispondere senza limiti delle obbligazioni garantite. Quando la garanzia di un fondo statale è assicurata soltanto nei limiti della sua capienza (come nel caso del fondo MCC) non mi pare siano soddisfatti questi requisiti.