Approvati dal Senato gli emendamenti pro-confidi su fondi rischi e contributi in c/interessi
Sat 17 Nov 2007, 19.25 Stampa
Gli emendamenti respinti in commissione e ripresentati in aula di cui in
questo blog, dopo alcuni passaggi sono stati recepiti e approvati dal Senato con la seguente formulazione:
4.0.500 (già 4.21)
AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, CICCANTI, FORTE, POLLEDRI, FRANCO PAOLO
Approvato
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente [nel testo finale inserito come art. 6]:
«Art. 4-bis.
1. All'articolo 1, comma 878, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti contributi sono assegnati alle società finanziarie costituitesi a norma del regolamento 30 marzo 2001, n. 400, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'8 novembre 2001, n. 260, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento 30 marzo 2001, n. 400.
2. Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le banche di garanzia collettiva dei fidi ed i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumersi entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.
3. All'articolo 13, comma 55 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, dopo le parole: "consorziate e socie" sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I contributi erogati da Regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse e/o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all'operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico a condizione che:
a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;
b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione».
La norma sui fondi rischi proroga e precisa gli effetti di quella analoga presente nella finanziaria passata, sulla quale ho espresso ripetutamente le mie perplessità (temo che mi sia costato in simpatia). A costo di risultare più antipatico ancora, dico che non mi risulta più chiaro il nuovo testo, laddove prevede che "Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione". Cosa vuol dire? Che decadono i vincoli di destinazione (in deroga alle normative che regolano i conferimenti statali e regionali)? Che si forza l'inclusione di questi fondi nel patrimonio di Vigilanza (in deroga preventiva alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia sui 107)? Tutte e due le cose? Mi chiedo che cosa ne pensino gli Enti conferenti e la Banca d'Italia, ma forse loro sono d'accordo (mi faccio troppi problemi).
Sui contributi in conto interessi si preservano le competenze oggi riconosciute ai confidi nelle regioni a statuto speciale e nella provincia di Bolzano, che potrebbero essere riconosciute anche altrove.
Luca
PS [20/11]: nel testo definitivo l'emendamento risulta inserito come art. 6