Limite di granularità e piccole banche: rettifica
Fri 15 Feb 2008, 15.11 Stampa
In un
precedente blog (al quale rinvio per gli antefatti) concludevo che il limite di granularità dell'1% previsto da Basilea 2 per i portafogli al dettaglio (nell'ambito del metodo standardizzato per il rischio di credito) doveva essere applicato "ricorsivamente", e questo poteva scatenare nelle piccole banche il progressivo svuotamento di tale portafoglio.
Oggi ha raccolto elementi e riflessioni nuove che mi inducono ad una rettifica. Provo qui di seguito a ridefinire sulla base di tali elementi la procedura per calcolare il portafoglio retail:
- si individuano le esposizioni che rispettano i criteri soggettivi (prestiti verso privati e piccole imprese sotto i 5 milioni di fatturato); indichiamo questo aggregato con A;
- da questo aggregato togliamo le esposizioni che non rispettano il criterio dell'importo unitario inferiore a un milione di euro; indichiamo l'aggregato che rimane con B;
- da B togliamo le esposizioni che pesano, sempre su B, più dell'1%; otteniamo l'aggregato C.
Il portafoglio retail ponderato al 75% dovrebbe coincidere con C. Pertanto il requisito di granularità non sarebbe verificato sul portafoglio retail "finale", ma sul portofoglio retail lordo, comprendente le esposizioni che rispettano i criteri soggettivi e di importo unitario, prima di applicare il filtro per la granularità. Se, come ipotizzavo fino a ieri, il requisito dell'1% andasse verificato rispetto a C, si dovrebbe ripetere la fase 3 su un portafoglio che viene eroso progressivamente. Sarebbe assai problematico implementare tale modalità di calcolo ricorsiva in una procedura di vigilanza. E' quindi sensato ammettere la procedura non ricorsiva qui sopra illustrata.
Tengo a precisare che sull'argomento, a quanto mi consta, non c'è un parere ufficiale della Banca d'Italia, quindi prendete queste mie note (come già le precedenti che qui rettifico) con cautela.
Peraltro, l'interpretazione qui riportata ha anche una giustificazione teorica: al retail Basilea 2 applica requisiti più bassi per la maggior granularità (minor rischio di concentrazione) e la minor dipendenza del tasso di default dal ciclo economico (minor rischio di correlazione). Le esposizioni di importo unitario sotto il milione verso privati e PMI hanno comunque un minor rischio di correlazione, a prescindere dal loro peso sul totale esposizioni. Al loro interno si ammettono al trattamento retail soltanto quelle che rispettano, in aggiunta, il requisito di granularità. Non è la soluzione perfetta, ma può funzionare.
Non dimentichiamo poi che tutte le banche, comprese le piccole, devono calcolare un indice di rischio di concentrazione ai fini del Secondo pilastro. Se la griglia dei requisiti retail lasciasse passare un'eccessiva concentrazione, questa sarebbe catturata nel secondo pilastro.
Per altre "varie ed eventuali" sull'applicazione di Basilea 2, vi do appuntamento ai prossimi giorni.
Luca